Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 03/08/1999 n. 265

Art. 27. Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, nell'articolo 22, nell'articolo 24, commi 3 e 4, nell'articolo 25, comma 2, e nell'articolo 26.

Art. 28. Disposizioni finali e norme di abrogazione

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n.816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n.816.

3. L'articolo 8 e tutte le altre disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n.816, incompatibili con la normativa introdotta dal presente capo, sono abrogati.

4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

5. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge.

6. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999. 7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 29. Modifica alla legge 19 marzo 1990, n.55

1. All'articolo 15-bis, comma 6-quater, della legge 19 marzo 1990, n.55, le parole: "Le disposizioni di cui al comma 6-ter" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies".

Art. 30. Anagrafe degli amministratori locali

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amminitratori locali nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono

3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe e' costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

Art. 31. Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto e' emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50.

2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilita' e l'incompatibilita', sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonche' norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.

3. Nella redazione del testo unico si avra' riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383;

b) legge 10 febbraio 1953, n.62;

c) legge 3 dicembre 1971, n.1102;

d) legge 23 marzo 1981, n.93;

e) legge 23 aprile 198 1, n.154;

f) legge 27 dicembre 1985, n.816;

g) legge 8 giugno 1990, n.142;

h) legge 25 marzo 1993, n.81;

i) legge 31 gennaio 1994, n.97;

l) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77;

m) legge 15 marzo 1997, n.59, e relativi decreti legislativi di attuazione;

n) legge 15 maggio 1997, n.127.

Art. 32. Occupazione d'urgenza di immobili

1. L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n.142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza puo' avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive modificazioni.

Art. 33. Norma interpretativa

1. La disposizione del comma 33 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, va interpretata nel senso che sono esclusi dal controllo preventivo di legittimita' i regolamenti di competenza del consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n.127, e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.

Art. 34. Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, sono soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti i comuni interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse puo' essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici dei comuni da cui attualmente dipende, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non inquadrato e' posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilita' e, co-

3. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali, capienza ed economicita' gestionale mantengono l'attuale destinazione penitenziaria. Il personale delle suddette case mandamentali e' inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministra zione penitenziaria.

4. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali soppresse, salvo che appartengano al patrimonio dello Stato, rientrano nella disponibilita' dei comuni. Per gli edifici in corso di costruzione, i relativi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, possono essere utilizzati per il finanziamento delle opere che si rendono necessarie per adeguare detti edifici ad una destinazione d'uso diversa da quella originaria.

5. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali di cui al comma 3, ivi compresi quelli in costruzione nonche' quelli gia' destinati a case circondariali o sezioni di case circondariali, qualora realizzati con il finanziamento previsto dalla legge 30 marzo 1981, n.119, o che non appartengono gia' allo Stato, sono trasferiti senza oneri al patrimonio dello Stato, con decreto interministeriale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze e concessi in uso all'Amministrazione penitenziaria. Nel caso di edifici costruiti o in costruzione destinati a sostituire edifici gia' adibiti a case mandamentali, sono trasferite al patrimonio dello Stato solo le nuove strutture allorche' ultimati i lavori. Gli immobili in corso di costruzione a cura dei comuni sono dagli stessi ultimati nell'ambito dei finanziamenti gia' assentiti dalla Cassa depositi e prestiti e successivamente trasferiti al patrimonio dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1999, e corrispondente incremento dello stato di Previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. Per i successivi esercizi finanziari i fondi saranno assegnati direttamente allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per Panno 1999, e corrispondente incremento dell'unita' previsionale di base 5.l.1.0 "Funzionamento" del medesimo stato di previsione.

8. La legge 5 agosto 1978, n.469, e' abrogata.

Art. 35. Disposizione finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

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